Confesercenti Bari: saldi al via troppo presto, l’estate inizia più tardi

Confesercenti Bari: saldi al via troppo presto, l’estate inizia più tardi

La Presidente Altamura: “Bisognerebbe differirli almeno di una decina di giorni e farli partire nella seconda metà di luglio”

La presidente di Confesercenti Bari, Raffaella Altamura, fa il punto della situazione a poche ore dalla partenza dei saldi. Tra i punti focali, la necessità di differire di almeno una decina di giorni e la guida per i consumatori per saldi trasparenti

Sono iniziati i saldi. W i saldi? Mica tanto, considerato che per gran parte degli operatori la tempistica è sbagliata. Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari, fa il punto della situazione: «Rispetto a qualche anno fa, il potere d’acquisto delle famiglie è notevolmente diminuito, a causa dell’inflazione, i rincari generali e l’aumento dei costi dei beni alimentari. Ci si dirigerà- spiega Raffaella Altamura- verso le cose strettamente necessarie. Ricordo anche che il settore di abbigliamento e calzature non registra aumenti: i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al periodo pre-Covid, a differenza di quanto accaduto negli altri settori, dalla ristorazione alla ricettività. E abbigliamento e calzature sono gli unici settori nei quali non ci si è mai ripresi dal Covid».

Secondo le prime stime, in media le famiglie spenderanno tra i 200 ed i 250 euro totali. Veniamo alla data, vero tallone d’Achille per gli esercenti: «Il nostro parere è assolutamente negativo. La data di inizio dei saldi- spiega la presidente di Confesercenti Bari- è sbagliata. Di fatto, la stagione estiva è iniziata in questi giorni: rispetto a vent’anni fa, i tempi sono totalmente cambiati. L’estate comincia più tardi, anche dal punto di vista meramente climatico, e soltanto adesso gli esercenti stanno cominciando a vendere i prodotti estivi. Bisognerebbe differirli almeno di una decina di giorni e farli partire nella seconda metà di luglio. Per i negozi di prossimità, che lavorano con le collezioni, la merce attualmente esposta è arrivata a gennaio-febbraio, tenendola in magazzino per mesi. Ora sono costretti a svendere un patrimonio di merce che non sono riusciti a vendere a prezzo pieno nemmeno per un paio di settimane.

Basta pensare a chi commercializza costumi da bagno o prodotti tipicamente legati all’estate». Come ogni anno, attenzioni ai “finti sconti”: «Esiste la regola dell’esposizione del prezzo di partenza, che deve essere necessariamente quello esposto negli ultimi trenta giorni. Lo sconto deve essere applicato non sul prezzo di listino, ma su quello esposto negli ultimi giorni». Questo perché, prima della partenza dei saldi, alcuni esercenti partono con vendite promozionali: lo sconto, insomma, deve essere applicato sull’ultimo prezzo ribassato. «Ricordo anche che questa regola è stata estesa anche all’on-line. Mi auguro, in tal senso, che i controlli non siano delegati alla semplice denuncia del consumatore- spiega Raffaella Altamura- perché nel commercio di prossimità e nella grande distribuzione i controlli sono effettuati dalle autorità e dalla polizia annonaria».

Saldi: il vademecum di Confesercenti

  1. Prezzi e sconti sono trasparenti
  2. Il pagamento può essere effettuato in contanti (fino al limite di 5.000 euro), ovvero con carta di
    debito o credito
  3. Oltre a garantire la migliore qualità dei capi in vendita, l’esercizio assicura il rispetto delle norme
    in materia di commercio dei prodotti di abbigliamento e quelle sulla garanzia della conformità del
    bene al contratto
  4. I prodotti in saldo, a meno che non sia diversamente indicato (ad es. capi risalenti alla
    corrispondente stagione dell’anno precedente), appartengono tutti a stock relativi alla stagione in
    corso
  5. I prodotti in vendita rispondono alle norme in materia di etichettatura di cui al “Codice del
    consumo” (D. Lgs. n. 206/2005), quindi: – sono sicuri – recano l’indicazione dell’identità e degli
    estremi del produttore
  6. Le merci in vendita rispondono alle norme sulla denominazione delle fibre e sull’etichettatura e
    contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, di cui al Regolamento CE n. 1007/2011
  7. In caso di prodotto che presenti difetti, lo stesso, in conformità a quanto previsto dal “Codice del
    consumo”, qualora vi sia disponibilità di altro capo analogo, verrà sempre sostituito, previa
    presentazione della prova d’acquisto (scontrino fiscale o di cortesia, fattura); altrimenti verrà
    consegnato un voucher di valore pari all’importo pagato, spendibile entro un anno dall’acquisto
  8. In caso di mancato gradimento, il capo, se richiesto entro i 15 giorni successivi all’acquisto, previa
    presentazione di scontrino fiscale o di cortesia o fattura, verrà senz’altro sostituito, anche durante il
    periodo dei saldi, con altro capo a scelta dell’acquirente di pari valore (sempre chè ovviamente lo
    stesso non sia stato usato e venga riportato nell’esercizio nello stato in cui si trovava al momento
    dell’acquisto); qualora non vi sia disponibilità di capi che incontrino l’interesse dell’acquirente, a
    questi verrà consegnato un voucher di valore pari all’importo pagato, spendibile entro un anno
    dall’acquisto.

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